|
|
|
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FIANO DI AVELLINO DOCG |
|
DECRETO 18 luglio 2003
Riconoscimento della
denominazione di origine
controllata e garantita
del vino «Fiano di
Avellino», approvazione
del relativo
disciplinare di
produzione, e revoca
della denominazione di
origine controllata
del vino «Fiano di
Avellino».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei
prodotti agroalimentari
e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10
febbraio 1992, n. 164,
recante nuova disciplina
delle denominazioni di
origine dei vini;
Visti i decreti di
attuazione, finora
emanati, della
predettalegge;
Visto il decreto del
Presidente della
Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, con il
quale e' stato emanato
il regolamento recante
disciplina
del procedimento di
riconoscimento delle
denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 27 marzo
2001, n. 122, recante
disposizioni
modificative ed
integrative alla
normativa che disciplina
il settore agricolo e
forestale;
Visto il decreto del
Presidente della
Repubblica 27 aprile
1978 con il quale e'
stata riconosciuta la
denominazione di origine
controllata del vino «Fiano
di Avellino» ed e' stato
approvato il relativo
disciplinare di
produzione, e successive
modifiche;
Vista la domanda
presentata, tramite la
regione Campania, dalle
organizzazioni di
categoria (Federazione
provinciale coltivatori
diretti di Avellino,
Confederazione italiana
agricoltori di Avellino
ed unione provinciale
agricoltori di Avellino)
in data 15 marzo 1999
intesa ad ottenere il
riconoscimento della
denominazione di origine
controllata e garantita
del vino «Fiano di
Avellino», gia'
riconosciuta come
denominazione di origine
controllata con il
citato
decreto presidenziale 27
aprile 1978;
Visto, sulla sopracitata
richiesta di
riconoscimento, il
parere favorevole della
regione Campania;
Viste le risultanze
della pubblica
audizione, concernente
la predetta istanza,
tenutasi in Avellino il
13 dicembre 2002, con la
partecipazione di
rappresentanti di enti,
organizzazioni di
produttori ed aziende
vitivinicole;
Visti i lavori e la
documentazione della
commissione delegata per
la regione Campania per
l'accertamento del
«particolare pregio»;
Visti il parere
favorevole del Comitato
nazionale per la tutela
e la valorizzazione
delle denominazioni di
origine e delle
indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla
citata domanda e la
proposta del relativo
disciplinare di
produzione del vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino»
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 87
del 14 aprile 2003;
Vista l'istanza
presentata da una
azienda agricola tesa ad
ottenere correzioni al
disposto dell'art. 6
della proposta di
disciplinare di
produzione del vino di
che trattasi, per quanto
attiene le
caratteristiche
dell'immissione al
consumo;
Considerato che non sono
pervenute, nei termini e
nei modi previsti,
istanze o
controdeduzioni da parte
degli interessati
avverso il parere e la
proposta di disciplinare
sopra citati;
Ritenuto pertanto
necessario doversi
procedere al
riconoscimento
della denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» ed
all'approvazione del
relativo disciplinare di
produzione
del vino in argomento,
in conformita' al parere
espresso ed alla
proposta formulata dal
sopracitato comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di
origine controllata del
vino «Fiano di
Avellino», riconosciuta
con decreto del
Presidente della
Repubblica
27 aprile 1978, e'
riconosciuta come
denominazione di origine
controllata e garantita
ed e' approvato, nel
testo annesso al
presente decreto, il
relativo disciplinare di
produzione.
2. La denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» e' riservata
al vino che risponde
alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel
disciplinare di
produzione di cui al
comma 1 del presente
articolo le cui misure
entrano in vigore a
partire dalla vendemmia
2003.
3. La denominazione di
origine controllata «Fiano
di Avellino» deve
intendersi revocata a
decorrere dalla entrata
in vigore del presente
decreto, fatti salvi
tutti gli effetti
determinati.
Art. 2.
1. I soggetti che
intendono porre in
commercio, a partire
gia' dalla vendemmia
2003, il vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino»
provenienti da vigneti
non ancora iscritti ma
aventi base
ampelografica conforme
alle disposizioni
dell'annesso
disciplinare di
produzione, sono tenuti
ad effettuare ai
competenti organi
territoriali - ai sensi
e per gli effetti
dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164
- la denuncia dei
rispettivi terreni
vitati ai fini
dell'iscrizione
provvisoria dei medesimi
all'apposito albo, entro
sessanta giorni dalla
data di pubblicazione
del presente decreto.
2. I vigneti gia'
iscritti all'albo dei
vigneti del vino a
denominazione di origine
controllata «Fiano di
Avellino» devono
intendersi iscritti al
nuovo albo dei vigneti
del vino a denominazione
di origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino».
3. Ai soli fini
dell'iscrizione di cui
ai commi precedenti ed
in deroga a quanto
esposto nel precedente
art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso
disciplinare di
produzione decorrono
dalla data di
pubblicazione del
presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. Ai vini a
denominazione di origine
controllata «Fiano di
Avellino» che alla data
di entrata in vigore
dell'annesso
disciplinare di
produzione trovansi gia'
confezionati o in corso
di confezionamento in
bottiglie o in altri
recipienti di capacita'
non
superiore a 5 litri, e'
concesso, dalla predetta
data, un periodo di
smaltimento:
di dodici mesi per il
prodotto giacente presso
ditte produttrici
o imbottigliatrici;
di diciotto mesi per il
prodotto giacente presso
ditte diverse da
quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi per
il prodotto in commercio
al dettaglio o
presso esercizi
pubblici.
2. Trascorsi i termini
sopra indicati, le
eventuali rimanenze di
prodotto confezionato
nei recipienti di cui
sopra, possono essere
commercializzate fino ad
esaurimento, a
condizione che, entro
quindici giorni dalla
scadenza dei termini
sopra stabiliti, siano
denunciate alla camera
di commercio competente
per territorio e che sui
recipienti sia apposta
la stampigliatura
«vendita autorizzata
fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia
riportato l'anno di
produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che
trattasi di prodotto
ottenuto dalla vendemmia
2002 o di anni
precedenti, purche'
documentabili.
3. Per il prodotto
sfuso, cioe'
commercializzato in
recipienti diversi da
quelli previsti nel
primo comma, il periodo
di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale
termine e' elevato a
dodici mesi per le
eventuali rimanenze di
prodotto destinato ad
essere esportato allo
stato sfuso e per quelle
che i produttori
intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette
rimanenze devono essere
denunciate alla camera
di commercio competente
per territorio entro
quindici giorni dalla
scadenza del termine di
sei mesi. All'atto della
cessione, le
rimanenze di cui
trattasi, devono essere
accompagnate da un
attestato del venditore
convalidato dallo stesso
ufficio che ha ricevuto
la denuncia, in cui
devono essere indicati
la destinazione del
prodotto, nonche' gli
estremi della relativa
denuncia.
Art. 4.
1. Chiunque produce,
vende, pone in vendita o
comunque distribuisce
per il consumo vini con
la denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» e' tenuto, a
norma di legge,
all'osservanza delle
condizioni e dei
requisiti stabiliti
nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003
Il direttore generale:
Abate |
|
DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
«FIANO DI AVELLINO» |
|
Art. 1.
La denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» e' riservata
al vino che risponde
alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» deve essere
ottenuto dalle uve
provenienti, in ambito
aziendale, dal vitigno
Fiano per un
minimo dell'85%.
Possono concorrere alla
produzione di detto vino
le uve provenienti dai
vitigni Greco, Coda
di Volpe bianco e
Trebbiano toscano,
presenti nei vigneti in
ambito aziendale, da
soli o congiuntamente,
fino ad un massimo
complessivo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione
delle uve destinate alla
produzione del vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino»
comprende l'intero
territorio
amministrativo dei
seguenti
comuni della provincia
di Avellino: Avellino,
Lapio, Atripalda,
Cesinali, Aiello del
Sabato, S. Stefano del
Sole, Sorbo Serpico,
Salza Irpina, Parolise,
S. Potito Ultra,
Candida, Manocalzati,
Pratola Serra,
Montefredane,
Grottolella, Capriglia
Irpina, S. Angelo a
Scala, Summonte,
Mercogliano, Forino,
Contrada, Monteforte
Irpino, Ospedaletto
D'Alpinolo,
Montefalcione, Santa
Lucia di Serino e San
Michele di Serino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti
destinati alla
produzione del vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino»
devono essere quelli
tradizionali della
zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai
vini derivati le
specifiche
caratteristiche di
qualita'.
Sono pertanto da
considerare idonei ai
fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti,
unicamente i vigneti
collinari e di buona
esposizione. Sono
esclusi i terreni di
fondovalle umidi e non
sufficientemente
soleggiati.
I sesti d'impianto, le
forme di allevamento ed
i sistemi di potatura
devono essere quelli
tradizionalmente usati
nella zona e comunque
atti a non modificare le
caratteristiche delle
uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica
di forzatura.
Per i reimpianti e i
nuovi impianti i vigneti
dovranno avere una forma
di allevamento
verticale, la densita'
di impianto non potra'
essere inferiore ai
2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva
per ettaro di vigneto in
coltura specializzata
per la produzione del
vino a denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» non deve
essere superiore alle 10
tonnellate.
Fermo restando il limite
massimo sopra indicato,
la resa per ettaro di
vigneto in coltura
promiscua dovra' essere
calcolata rispetto a
quella specializzata, in
rapporto all'effettiva
superficie a vigneto. A
tali limiti, anche in
annate eccezionalmente
favorevoli, la
produzione globale
dovra' essere riportata,
purche' la stessa non
superi di oltre il 20% i
limiti massimi sopra
stabiliti.
Le uve destinate alla
vinificazione devono
assicurare al vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino» un
titolo alcolometrico
volumico minimo naturale
dell'11,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di
vinificazione e di
elaborazione del vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino»,
devono essere effettuate
nell'ambito del
territorio
amministrativo della
provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le
pratiche enologiche
leali e costanti, atte a
conferire ai vini le
loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva
in vino finito, pronto
per il consumo, non deve
essere superiore al 70%.
Oltre tal limite per
tutta la produzione
decade il diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita.
L'arricchimento dei
mosti o dei vini aventi
diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita
«Fiano di Avellino» deve
essere effettuato alle
condizioni stabilite
dalle norme comunitarie
e nazionali. Fermo
restando la resa massima
del 70% dell'uva in
vino.
Art. 6.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» all'atto
dell'immissione al
consumo deve rispondere
alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo
paglierino piu' o meno
intenso;
odore: gradevole,
intenso, fine,
caratteristico;
sapore: armonico;
acidita' totale minima:
5,0 g/l;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
11,50% vol.;
estratto non riduttore
minimo: 16,0 g/l.
E' facolta' del
Ministero delle
politiche agricole e
forestali,
con proprio decreto,
modificare i limiti
sopra indicati per
acidita'
totale ed estratto non
riduttore.
Art. 7.
L'indicazione della
denominazione di origine
controllata e Garantita
«Fiano di Avellino» puo'
essere accompagnata
dalla menzione
tradizionale di origine
classica «Apianum». Tale
menzione dovra' figurare
in etichetta con
caratteri tipografici
non superiori alla meta'
di quelli utilizzati per
indicare la
denominazione di origine
controllata e garantita.
Art. 8.
E' vietato usare assieme
alla denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» qualsiasi
qualificazione
aggiuntiva diversa da
quelle previste dal
presente disciplinare,
ivi compresi gli
aggettivi:
extra, fine, superiore,
scelto, selezionato,
classico, riserva e
similari.
E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non
aventi significato
laudativo o tali da
trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi',
nel rispetto delle
normative vigenti, l'uso
di indicazioni
geografiche e
toponomastiche che
facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree,
zone e localita',
vigneti, poderi, tenute
e fattorie, incluse
nella zona di produzione
e dalle quali
effettivamente
provengono le uve da cui
il vino cosi qualificato
e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino
o altri recipienti del
vino a denominazione di
origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» deve figurare
l'indicazione
dell'annata di
produzione delle uve.
E' consentita
l'immissione al consumo
del vino a denominazione
di origine controllata e
garantita «Fiano di
Avellino» esclusivamente
in bottiglie o in altri
recipienti di vetro di
capacita' non superiore
ai 5 litri, muniti di
contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al
comma precedente devono
essere chiusi con tappo
raso bocca, di materiale
al momento previsto
dalla normativa vigente,
ad eccezione di quelli
non superiori a 0,187
litri di capacita', per
i quali e' consentito
l'uso di dispositivo di
chiusura
a vite.
|
|
|
|
|
|
|